Il problema
L'imprenditore o il professionista che si trova davanti a fatture insolute deve compiere una scelta strategica: insistere con solleciti stragiudiziali, accettare un piano di rientro o passare all'azione giudiziaria. Il tempo gioca contro il creditore — più si attende, più il credito si svaluta, e più aumenta il rischio che il debitore distragga il proprio patrimonio. Il decreto ingiuntivo, disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, è lo strumento che il legislatore mette a disposizione per accelerare drasticamente la fase di accertamento.
Quando può essere richiesto
Il procedimento monitorio presuppone tre condizioni essenziali. In primo luogo, il credito deve essere certo, liquido ed esigibile: certo nella sua esistenza, liquido nel suo ammontare, esigibile perché non sottoposto a condizione o termine ancora pendente. In secondo luogo, è necessaria una prova scritta del credito. La giurisprudenza ammette numerosi documenti: fatture accettate dal debitore, contratti firmati, scambi di corrispondenza commerciale, estratti autentici delle scritture contabili regolarmente tenute, riconoscimenti di debito anche impliciti. In terzo luogo, il ricorso deve essere proposto al giudice competente per territorio e valore.
I vantaggi rispetto al giudizio ordinario
Il decreto viene emesso inaudita altera parte, senza che il debitore venga sentito nella fase di accertamento. Questo riduce i tempi a poche settimane, contro gli anni di un giudizio ordinario. È possibile inoltre richiedere la provvisoria esecutività del decreto quando il credito è fondato su prove particolarmente solide (cambiali, assegni, atti pubblici, scritture private autenticate), il che consente di procedere all'esecuzione forzata già prima dello scadere dei 40 giorni per l'opposizione.
I costi, infine, sono significativamente contenuti rispetto a un giudizio di cognizione piena, e le spese legali — se il decreto non viene opposto o viene confermato — vengono poste a carico del debitore.
Quando, invece, è meno indicato
Il decreto ingiuntivo non è sempre la via migliore. Se il credito è contestato nel merito e si prevede una opposizione robusta, può essere preferibile valutare alternative come la mediazione o il giudizio ordinario, eventualmente accompagnato da un sequestro conservativo. Anche quando il debitore appare incapiente, occorre considerare che un titolo esecutivo conserva comunque utilità: consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c. su eventuali beni immobili presenti o futuri, e l'eventuale insinuazione al passivo in caso di successiva procedura concorsuale. In ogni caso, è opportuno svolgere preventivamente indagini patrimoniali per valutare l'opportunità e la strategia dell'azione.
Cosa fare nella pratica
Prima di avviare il procedimento si raccomanda di:
- Raccogliere e organizzare tutta la documentazione: fatture, contratti, ordini, bolle, corrispondenza. Più la prova scritta è solida, maggiore è la probabilità di ottenere la provvisoria esecutività.
- Inviare una lettera di messa in mora: oltre a interrompere la prescrizione, spesso induce il debitore a proporre un piano di rientro evitando il giudizio.
- Verificare la solvibilità del debitore: prima di sostenere i costi del procedimento è prudente accertare l'esistenza di un patrimonio aggredibile.
- Calcolare con precisione l'importo: vanno inclusi capitale, interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 nei rapporti commerciali, e spese sostenute per il recupero.
Quando rivolgersi a un avvocato
Pur essendo tecnicamente possibile predisporre da soli un ricorso per decreto ingiuntivo nei limiti di valore previsti dalla legge, l'assistenza tecnica è fortemente raccomandata. Errori nella qualificazione del credito, nella scelta del giudice competente o nell'allegazione documentale possono comportare il rigetto del ricorso o esporre a opposizioni che vanificano il vantaggio temporale.